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LEGGE 15 ottobre 1971, n. 911

Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:
"All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1971

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO