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LEGGE 3 marzo 1971, n. 81

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

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Testo in vigore dal:  27-3-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).