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LEGGE 18 marzo 1971, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-quater e 317 del codice stesso.

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Testo in vigore dal:  24-3-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione:
I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".