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LEGGE 29 luglio 1971, n. 587

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  1-9-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente:
"a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".