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LEGGE 22 luglio 1971, n. 574

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il canale Martesana.

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Testo in vigore dal:  12-8-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria lungo il tratto del fiume Lambro quelle ubicate nel modo seguente:
in sponda sinistra, con partenza dalla briglia attraverso il Lambro per la derivazione del Cavo Roggione (esclusa tale opera) procedendo verso valle:
primo tratto: dalla briglia suddetta all'incrocio della sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, per metri 76;
secondo tratto: dal suddetto incrocio, sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, procedendo verso valle, lungo la sponda sinistra del Lambro per metri 166.
Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 242;
in sponda destra, con partenza dalla stessa briglia attraverso il Lambro, per la derivazione del Cavo Roggione (sempre esclusa tale opera), procedendo sempre verso valle:
primo tratto: dalla briglia suddetta procedendo lungo il muro che delimita l'alveo del Lambro fino allo incrocio della sponda destra del Lambro con la sponda destra del Martesana per metri 113; secondo tratto: lungo il muro in calcestruzzo e pietrame, in destra del Martesana, partendo dall'incrocio in sponda destra del Martesana verso valle del Martesana per metri 34;
terzo tratto: dal punto precedentemente determinato, sul muro destro del naviglio Martesana, procedendo verso valle del Lambro, in sponda destra per metri 160.
Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 307.
Fanno parte delle opere classificate l'edificio esistente e il relativo terreno demaniale che costituisce il casello idraulico di Cascina Lambro.