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LEGGE 21 giugno 1971, n. 515

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste.

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Testo in vigore dal:  18-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383, è sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".