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LEGGE 1 giugno 1971, n. 436

Nuove norme in materia di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

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Testo in vigore dal:  22-7-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'Ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone che i mandati di pagamento relativi ai sussidi in denaro a carattere periodico e gli assegni vitalizi elargiti per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti dal tesoriere a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.
È data facoltà all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso mezzo, di cui al comma precedente, anche per altre forme di assistenza in denaro.
In questi casi, il certificato di addebitamento in conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 giugno 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO