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LEGGE 22 maggio 1971, n. 280

Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

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Testo in vigore dal:  13-6-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
La causa di ineleggibilità di cui al precedente comma, già prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché le cause di ineleggibilità di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1971

SARAGAT COLOMBO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO