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LEGGE 14 maggio 1971, n. 271

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1972)
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Testo in vigore dal:  6-6-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:
Percen- Gettito annuo diritti erariali al netto dell'aggio tuale dovuto all'Ente accertatore abbuono
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo 50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo 45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo 40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo 35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo 30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi
e mezzo....................................... 20

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.