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LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2002)
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Testo in vigore dal:  7-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione)


È istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro".
L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.