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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1058

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1979)
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Testo in vigore dal:  31-12-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
La sfera di applicazione, comprende le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia.