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LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2001)
Testo in vigore dal:  20-12-2001
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Art. 17

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 - 14 dicembre 2001 n. 405 (in G.U. 1a s.s. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della medesima legge".