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LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1157

Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.

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Testo in vigore dal:  26-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:
"Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.
La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".