stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1074

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-1-1972

Art. 13


Il diploma conseguito a seguito dei Corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.
Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3.
Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.
L'istituto statale Augusto Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.
Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.
Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono, in possesso.
Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.
Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.
Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.
Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.
L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.