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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1037

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.

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Testo in vigore dal:  1-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.