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LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  7-1-1972

Art. 9

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)


Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.
Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge. Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.
I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.
Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente, articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.
I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.
L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.
La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.
L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento, degli interessi è del 50 per cento.
Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.