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LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  13-10-2000
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Art. 6

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)


La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.
Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))