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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-12-1971

Art. 9

(Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e
sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo)


L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.
Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.
Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.