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LEGGE 22 ottobre 1971, n. 913

Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la Costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133))