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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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vigente al 11/06/2022
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Testo in vigore dal:  25-7-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:
I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;
((2))

II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicità; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;(1)
((2))

III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;
((2))

IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;(1)
((2))

V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.
((2))

Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 dicembre 1971, n.1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
entreranno in vigore il 1 luglio 1972."
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.
321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."
Ha inoltre disposto che " Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."