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LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  15-11-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).


Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.
Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge è costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE. (4)
((5))

Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalità fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge è soppresso.
La Cassa per il Mezzogiorno svolgerà le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi già approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.
Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.
Le attribuzioni del soppresso Comitato nonché quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.
I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico.
Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.
I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi già oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 2 maggio 1976, n. 183 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che è soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato dei presidenti delle giunte regionali" di cui al presente provvedimento.