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LEGGE 24 settembre 1971, n. 820

Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1990)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971

Art. 9


Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71.
Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.
Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.
Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.