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LEGGE 14 agosto 1971, n. 823

Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto.

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Testo in vigore dal:  15-10-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:
"Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purché presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della presente legge.
L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".