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LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-10-1971

Art. 5


Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.
Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione.
Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.