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LEGGE 14 agosto 1971, n. 736

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  26-9-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A.
Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B.
Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore.
La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.