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LEGGE 7 agosto 1971, n. 690

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))