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LEGGE 28 luglio 1971, n. 546

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  22-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti come segue:
marescialli maggiori............................ n. 1.970
marescialli capi................................ n. 2.128
marescialli ordinari............................ n. 2.124
brigadieri e vicebrigadieri..................... n. 5.728
appuntati, finanzieri e allievi finanzieri...... n. 31.370
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Totale... n. 43.320
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Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza resta confermato in 380 unità come stabilito dalla legge 29 maggio 1967, n. 380.