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LEGGE 25 luglio 1971, n. 568

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

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Testo in vigore dal:  25-8-1971

Art. 2


L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente:
"I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative".