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LEGGE 19 luglio 1971, n. 553

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

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Testo in vigore dal:  24-8-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.
Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO