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LEGGE 4 luglio 1971, n. 602

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati.

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Testo in vigore dal:  1-9-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO