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LEGGE 30 giugno 1971, n. 517

Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

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Testo in vigore dal:  18-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il Ministro per le finanze ha facoltà, fino al 31 dicembre 1973, di trattenere in servizio, con il consenso degli interessati, per la durata di tre anni, gli ingegneri della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.
Gli ingegneri della medesima carriera, collocati a riposo dal 1 luglio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente legge, potranno essere richiamati e trattenuti in servizio alle condizioni di cui al comma precedente.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati in servizio sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro per le finanze in qualsiasi momento.
Gli ingegneri trattenuti o richiamati non possono conseguire promozioni ed il loro trattamento economico è quello previsto per la qualifica rivestita. Il servizio prestato in soprannumero è utile sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini del trattamento di quiescenza.
Gli ingegneri suddetti verranno utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività dell'amministrazione finanziaria di appartenenza.
Gli incarichi ispettivi e la dirigenza dei servizi ed uffici potranno essere eccezionalmente affidati, con motivato decreto del Ministro, per le finanze ed a tempo determinato, agli ingegneri trattenuti quando si verifichi l'impossibilità di provvedervi in via ordinaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO