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LEGGE 8 maggio 1971, n. 831

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.

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Testo in vigore dal:  3-11-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.