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LEGGE 3 maggio 1971, n. 312

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1990)
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Testo in vigore dal:  13-4-1990
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato
))