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LEGGE 20 aprile 1971, n. 310

Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di riversibilità.

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Testo in vigore dal:  23-6-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano in virtù del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facoltà di opzione entro sei mesi dalla stessa data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO