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LEGGE 9 aprile 1971, n. 154

Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969.

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Testo in vigore dal:  4-5-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni, può procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO