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LEGGE 31 marzo 1971, n. 199

Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici.

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Testo in vigore dal:  15-5-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purché abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.
È convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualità di presidi di istituti professionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO