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LEGGE 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal:  3-4-1971

Art. 4

(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)


Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti, dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.
Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione "privato" o "privata".
Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici.
Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;
b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.