stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111

Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-4-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di cui:
a) lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;
b) lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda.
Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000 milioni nel 1977.
Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.
Per la definizione del programma le regioni possono formulare proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.