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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1985)
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Testo in vigore dal:  5-6-1971

Art. 18

(Comitato)


L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:
1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.
Spetta al comitato:
a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;
b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;
c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.
Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.
Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri".