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LEGGE 8 febbraio 1971, n. 88

Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura.

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Testo in vigore dal:  11-4-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il contributo concesso alla Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4, è prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.