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LEGGE 3 febbraio 1971, n. 77

Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  10-4-1971 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO