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LEGGE 22 gennaio 1971, n. 4

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1971 al: 17-6-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.
Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.
Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.
Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.