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LEGGE 11 maggio 1970, n. 290

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

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Testo in vigore dal:  7-6-1970

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare - Ministero della difesa -, istituita con la legge 28 marzo 1968, numero 341.