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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1137

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1971)
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Testo in vigore dal:  30-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonché l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato.
I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".