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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1082

Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094.

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Testo in vigore dal:  23-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE