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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1060

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA).

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Testo in vigore dal:  15-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.