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LEGGE 24 novembre 1970, n. 964

Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.

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Testo in vigore dal:  29-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.