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LEGGE 10 novembre 1970, n. 867

Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

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Testo in vigore dal:  15-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonché per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.