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LEGGE 7 luglio 1970, n. 600

Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete.

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Testo in vigore dal:  2-9-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
"L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".