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LEGGE 2 luglio 1970, n. 519

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

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Testo in vigore dal:  5-8-1970

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).